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Sez. 2, Sentenza n. 5906 del 07/10/1986 (Rv. 448292 - 01)

INTERFERENZA SUBITA DAI PROGRAMMI DI UNA STAZIONE TELEVISIVA PER LE TRASMISSIONI DI ALTRA EMITTENTE - DIPENDENZA DELLE INTERFERENZE DALLE CARATTERISTICHE DI UN RIPETITORE DELLA SECONDA EMITTENTE - COMPETENZA DEL LUOGO DEL GIUDICE OVE È SITUATO IL RIPETITORE.*
Stato
decisa il 1986-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448292-01

INTERFERENZA SUBITA DAI PROGRAMMI DI UNA STAZIONE TELEVISIVA PER LE TRASMISSIONI DI ALTRA EMITTENTE - DIPENDENZA DELLE INTERFERENZE DALLE CARATTERISTICHE DI UN RIPETITORE DELLA SECONDA EMITTENTE - COMPETENZA DEL LUOGO DEL GIUDICE OVE È SITUATO IL RIPETITORE.*

Qualora una stazione televisiva, in relazione alle interferenze che i propri programmi subiscano per le trasmissioni di un'altra emittente, ne denunci come causa le caratteristiche di un determinato ripetitore di detta concorrente, e chieda l'adozione di provvedimenti d'urgenza per ovviare all'inconveniente, la Competenza per territorio va individuata, alla stregua del luogo in cui è ubicato quel ripetitore, e non alla Sede dell'emittente cui appartiene, identificandosi il primo nel luogo in cui si svolge l'attività pregiudizievole sulla quale dovranno incidere i richiesti provvedimenti. (V 2315/85, mass n 440152; (V 1537/85, mass n 439533; (V 1262/85, mass n 439365; (V 5388/84, mass n 437099; (V 2111/82, mass n 419987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)