Sez. 1, Sentenza n. 45167 del 10/10/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 261699 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Ricusazione - Conoscenza di comunicazioni tra imputato e difensore legittimamente apprese ai fini del visto di controllo sulla corrispondenza - Rilevanza - Esclusione.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non costituisce causa d'incompatibilità del giudice nè, conseguentemente, motivo di ricusazione, la mera circostanza che lo stesso abbia avuto conoscenza, in occasione dell'apposizione del visto sulla corrispondenza dell'imputato, di alcune comunicazioni tra questo ed i suoi difensori, quando tale potere non sia stato esercitato in violazione delle disposizioni di ordinamento penitenziario ovvero in modo da esprimere opinioni tali da far ipotizzare un'anticipazione del giudizio nei confronti dell'imputato medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)