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Sez. 2, Sentenza n. 19648 del 29/03/2007 Cc. (dep. 21/05/2007) Rv. 236588 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Presidente del collegio giudicante del tribunale - Processo in corso per partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Adozione del decreto di sottoposizione a visto della corrispondenza nei confronti dell'imputato detenuto - Motivazione del decreto - Riferimento all'accertata appartenenza al gruppo criminale di tipo mafioso - Anticipazione del giudizio - Esclusione - Ragioni. .
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236588-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione se costituiscono un'anticipazione della valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'espressione "l'accertata appartenenza al clan dei casalesi", utilizzata nel decreto di sottoposizione a visto della corrispondenza di un detenuto emesso dal presidente del tribunale, davanti al quale era in corso il processo nei confronti di quel soggetto ristretto con l'imputazione di partecipazione a quella stessa associazione di tipo mafioso, fosse funzionale alla motivazione e facesse chiaro ed esclusivo riferimento alla sussistenza dei gravi indizi delibati con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)