Sez. 3, Sentenza n. 8721 del 09/08/1995 (Rv. 493617 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Danni subiti dal trasportato - Responsabilità solidale del proprietario ex art. 2054 terzo comma cod. civ. - Insussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
In tema di danni conseguenti alla circolazione dei veicoli, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma terzo, cod. civ., a carico del proprietario del mezzo si riferisce ai danni riportati dai terzi estranei alla circolazione del veicolo stesso e non anche ai danni sofferti dalle persone trasportate, a titolo contrattuale o amichevole, le quali possono agire contro il conducente solo per altro titolo (ad es. ex art. 1678, ovvero 2043 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)