Sez. 5, Sentenza n. 6961 del 14/03/2008 (Rv. 602554 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Attribuzione ad un ente pubblico ospedaliero dei proventi della vendita di immobili - Legato obbligatorio - Configurabilità - Conseguenze - Acquisto della proprietà da parte degli eredi - Sussistenza - Computo del relativo valore nella base imponibile - Esclusione - Computo ai fini delle imposte ipotecaria e catastale - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di legato obbligatorio, costituito nella specie dall'attribuzione ad un ente pubblico ospedaliero dei proventi della vendita di alcuni cespiti immobiliari, il trasferimento di tali beni dal "de cuius" agli eredi rappresenta un antecedente ineludibile della loro alienazione a terzi, necessaria ai fini dell'attuazione del legato, ancorchè il testatore abbia provveduto alla nomina di un esecutore testamentario, dato il carattere retroattivo dell'accettazione dell'eredità; in tale situazione, il valore dei beni non incide sull'imposta di successione a carico degli eredi, poichè i cespiti costituiscono al contempo attivo ereditario e passivo, divenendone il loro controvalore di realizzo un credito a favore dell'ente legatario - il quale invece è direttamente esente dalla predetta imposta ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, avendo quale scopo esclusivo finalità di pubblica utilità - mentre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali, difettando i presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione di cui agli artt.1 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 650, Cod. Civ. art. 703, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)