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Sez. 5 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2021 (Rv. 660239 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Legato a favore di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Spettanza - Condizioni - Attività ulteriori - Conseguenze - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660239-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di imposta di successione, spetta l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 al legato a favore di ente pubblico civilmente riconosciuto, avente come scopo istituzionale la finalità di culto, equiparabile a fini tributari a quello di beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 121 del 1985, a meno che lo svolgimento in concreto di altre attività da parte dell'ente, anche solo in via marginale o strumentale (nella specie, conduzione di fondo agricolo), elimini in radice l'esclusività del fine premiale di pubblica utilità, con conseguente venir meno "ex ante" del presupposto oggettivo dell'agevolazione totale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7 com. 3, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)