Sez. 1, Sentenza n. 9582 del 22/12/1987 (Rv. 456642 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - FUNZIONALITÀ ED INDEROGABILITÀ - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NEI CONFRONTI DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, APPARTENENTE, EX ART. 25 COD. PROC. CIV., ALLA COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE DI ALTRO GIUDICE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - FUNZIONALITÀ ED INDEROGABILITÀ - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NEI CONFRONTI DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, APPARTENENTE, EX ART. 25 COD. PROC. CIV., ALLA COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE DI ALTRO GIUDICE - CONSEGUENZE.*
L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta innanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha creato riguardo all'opposizione una Competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un'amministrazione dello stato appartenente, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. alla Competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice competente territorialmente, salvo la successiva applicazione da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi (art. 295 cod. proc. civ.). (Conf 3860/83, mass n 428785; (Conf 1162/74, mass n 369173; (Conf 562/71, mass n 350265; (Conf 2479/69, mass n 342007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)