Sez. 3, Sentenza n. 15528 del 07/12/2000 (Rv. 542526 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Carattere funzionale e inderogabile - Proposizione nel giudizio di opposizione di domanda nei confronti di una Amministrazione dello Stato, appartenente alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice ex art. 25 cod. proc. civ. - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione posizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un' amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)