Sez. L, Sentenza n. 5291 del 11/05/1991 (Rv. 472112 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio | Prestazioni di un socio di cooperativa di produzione e lavoro svolte per la stessa società - Lavoro parasubordinato - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio
Le prestazioni svolte da un socio di cooperativa di produzione e lavoro per la stessa società possono essere ricondotte ad un rapporto di lavoro "parasubordinato" (termine che in relazione alla formula adottata dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ. ai fini della sola competenza non vale ad identificare sul piano sostanziale un genere di rapporto obbligatorio) solo quando tale attività sia estranea all'oggetto sociale; a tal fine, la considerazione meramente contenutistica delle attività prestate non è per sè sola sufficiente a determinare il tipo di rapporto e la relativa sua disciplina giuridica, dovendosi accertare, in concreto e sul piano giuridico, se tale attività si identifichi o meno con quella che lo statuto sociale commetteva ai soci incaricati della amministrazione, e che trova la sua disciplina tipica negli artt. 2380 e 2396 cod. civ.. (Nella specie, i giudici di merito - la cui decisione è stata censurata dalla S.C. - avevano affermata l'esistenza di tale rapporto di parasubordinazione, ritenendo estranee all'oggetto sociale di una cooperativa di lavoro tra autotrasportatori prestazioni relative ad un'attività promozionale e gestionale del lavoro degli altri soci).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)