Sez. L, Sentenza n. 4324 del 18/04/1995 (Rv. 491841 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Qualità di socio di una cooperativa di produzione e qualità di lavoratore subordinato con prestazioni correlate al patto sociale o a finalità istituzionali - Incompatibilità - Acquisto della prima qualità successivo a quello della seconda - Irrilevanza - Novazione causale del precedente rapporto - Configurabilità - Mancanza di una esplicita manifestazione di volontà - Influenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
L'incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para-subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, sussiste anche nel caso in cui in origine il rapporto tra le parti si sia validamente atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato, per non avere il lavoratore ancora acquisito la qualità di socio della cooperativa. Infatti con l'accordo di natura societaria si determina la novazione causale del precedente rapporto, e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato anche in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)