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Sez. 6, Sentenza n. 16478 del 01/04/2011 Cc. (dep. 27/04/2011) Rv. 250037 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Condizioni di legittimità - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250037-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé una condizione ostativa alla convalida dell'arresto provvisorio di polizia giudiziaria la circostanza che la relativa procedura abbia avuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anziché sulla base della normativa estradizionale applicabile "ratione temporis". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimamente eseguito l'arresto provvisorio a fini estradizionali, in presenza di una segnalazione effettuata nel S.I.S. dalle autorità bulgare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)