Sez. 6, Sentenza n. 2416 del 25/06/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 215310 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Condizioni di legittimità - Individuazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 716 cod. proc. pen. richiede, per l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, le condizioni: a) che sussista una situazione di urgenza che si riferisce soprattutto al pericolo di fuga; b) che sia stata fatta una domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente (in attesa dell'inoltro della domanda di estradizione), alla quale deve ritenersi equiparata la segnalazione effettuata nel SIS (Sistema Informazione Schengen), ai sensi dell'art. 64 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, conformemente all'art. 95 della stessa Convenzione; c) che il presidente della corte d'appello abbia controllato la legittimità dell'arresto, convalidandolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)