Sez. 1, Ordinanza n. 818 del 15/11/1995 (Rv. 494646 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione - Decreto del presidente del tribunale che fissa la comparizione delle parti in camera di consiglio - Omessa comunicazione al ricorrente - Art. 11 sesto comma legge 13 giugno 1942 n. 794 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di opposizione contro la liquidazione di compensi a periti, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 8 luglio 1980 n. 319, che richiama l'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)