Sez. 1, Sentenza n. 695 del 26/01/1999 (Rv. 522630 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione - Decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio - Omessa comunicazione al ricorrente - Conseguenze - Mancata notifica del decreto alla controparte - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso ai periti, la norma di cui all'art. 11 comma sesto della legge 319/80 (che richiama l'art. 29 della legge 794 del 1942) va interpretata, alla luce della sentenza n. 197/98 della Corte costituzionale, nel senso che, sull'opponente, grava il solo onere del "tempestivo deposito" del ricorso dinanzi al giudice competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale decadenza dall'impugnazione così proposta non può prescindere dalla conoscenza, in capo al ricorrente stesso, del momento iniziale del termine entro cui egli sia tenuto a procedere ad adempimenti successivi. (Nella specie, impugnato ritualmente il decreto di liquidazione del compenso da parte di un perito, il presidente del tribunale fissò la comparizione delle parti all'udienza camerale per una data stabilita, con onere di notifica di tale provvedimento a carico del ricorrente un mese prima della data stessa. Non avendo questi adempiuto, per mancata comunicazione del provvedimento presidenziale nei suoi confronti, il procedimento venne archiviato dal giudice di merito nonostante la richiesta del perito di fissazione di una nuova udienza, fondata sulla circostanza della mancata comunicazione del decreto presidenziale, decisione cassata, peraltro, dalla S.C. che ha, nella specie, enunciato il principio della necessità di comunicazione al ricorrente del provvedimento "de quo" quale presupposto imprescindibile per la successiva declaratoria di archiviazione).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)