Sez. L, Sentenza n. 2316 del 11/04/1980 (Rv. 405999 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESENZIONE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - LIMITI - SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESENZIONE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - LIMITI - SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - IRRILEVANZA.*
La disposizione dell'art 152 disp att cod proc civ (nel testo introdotto dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533) - che, estendendo a tutti i giudizi promossi da lavoratori in materia previdenziale ed assistenziale la norma di cui all'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153 - stabilisce che il lavoratore soccombente in detti giudizi non e assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di previdenza ed assistenza, a meno che la pretesa avanzata contro questi ultimi non appaia manifestamente infondata e temeraria, riguarda anche le spese della consulenza tecnica, che rimangono percio a carico dell'istituto assicuratore che le ha sostenute, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore sia stato o no ammesso al gratuito patrocinio. (Conf 529/77, mass n 384083).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)