Sez. L, Sentenza n. 529 del 05/02/1977 (Rv. 384083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - ESONERO DEL LAVORATORE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - ESONERO DEL LAVORATORE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, ora trasfuso nell'art 152 disp att cod proc civ, per effetto dell'art 9 legge n 533 del 1973, per la quale il lavoratore soccombente, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari, a favore degli istituti di previdenza ed assistenza a meno che il giudizio, intentato contro questi ultimi, non appaia manifestamente infondato e temerario, riguarda anche le spese inerenti alla consulenza tecnica, che rimangono percio a carico dell'istituto assicuratore che le ha sostenute. (Conf 3085/74, mass n 371551).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)