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Sez. 5, Sentenza n. 2700 del 25/02/2002 (Rv. 552490 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Società - Violazioni amministrative - Amministratore - Responsabilità solidale - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552490-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

Vigente il regime di cui alla legge n. 4 del 1929, un amministratore di società di capitali non può essere chiamato puramente e semplicemente a rispondere del pagamento delle sanzioni irrogate nei confronti della società, salvo che tali violazioni siano state a lui personalmente ascritte e contestate e che egli risulti autore materiale delle violazioni stesse, non essendo invece configurabile una responsabilità' solidale dell'amministratore con la società persona giuridica per il solo fatto che il soggetto rivesta la qualifica suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)