Sez. 1, Sentenza n. 5169 del 27/05/1999 (Rv. 526764 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Infrazioni punite con la soprattassa o la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 4 del 1929 - Soggetti passivi - Enti forniti di personalità giuridica - Responsabilità solidale del rappresentante dell'ente - Configurabilità - Esclusione - Nuova disciplina ex D.Lgs. n. 472 del 1977 - Portata - Carattere retroattivo della nuova disciplina - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
L'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell'ente, in aggiunta a quella dell'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipotesi inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato. Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta, invece, accolto più di recente dal legislatore con il D.Lgs. n. 472 del 1997, abrogativo, tra l'altro, della descritta normativa, che, all'art. 2, comma secondo, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d'imputazione della sanzione, e, all'art. 11, ha poi esteso la responsabilità dell'autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben può essere un ente, con o senza personalità giuridica. Tale disciplina, peraltro, non è applicabile retroattivamente, in virtù del principio fissato dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che, al comma primo, esclude - analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per quelle amministrative rispettivamente dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., e dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la retroattività della norma che introduce nuove sanzioni o aggrava quelle già previste.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)