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Sez. 2, Sentenza n. 3175 del 17/12/2025 Ud. (dep. 26/01/2026) Rv. 289317-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Natura giuridica - Reato di danno - Nozione di “effetto giuridico dannoso” - Indicazione - Momento consumativo - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289317-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci ha natura di reato di danno, il cui "effetto giuridico dannoso" deve intendersi in senso ampio, non limitato al danno patrimoniale, ma esteso a quello "giuridico", che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale, sicché il momento consumativo coincide con il compimento dell'atto, senza che sia necessaria la verificazione di una lesione in senso economico o del pregiudizio pratico, che costituisce la conseguenza economico sociale dell'atto di disposizione. (In motivazione, la Corte ha osservato che la disposizione di cui all'art. 643 cod. pen. tutela in via principale la persona in quanto tale, più che il suo patrimonio, che assume rilievo solo in via mediata, posto che il nucleo di disvalore della fattispecie risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo, che viene indotto a compiere un atto che non è frutto di una volontà libera e genuina).

Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)