Sez. 2, Sentenza n. 8103 del 10/02/2016 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 266366 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Natura giuridica - Reato di pericolo - Momento consumativo - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'apertura di un conto corrente da parte della persona offesa, con la conseguente insorgenza di obbligazioni tra quest'ultima e l'istituto di credito, costituisse azione pregiudizievole per la vittima, sufficiente ai fini dell'integrazione del reato in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)