Sez. 5, Sentenza n. 925 del 30/10/1998 Ud. (dep. 25/01/1999) Rv. 212206 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Elemento psicologico - Dolo generico - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
Il reato di cui all'art.474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito a titolo di dolo generico poiché lo scopo del reo è indifferente per la nozione del delitto. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto nell'agente soltanto la coscienza e volontà d detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)