Sez. 5, Sentenza n. 5427 del 07/04/1995 Ud. (dep. 12/05/1995) Rv. 201326 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi | Condotta del reato: contraffazione od alterazione di marchi o segni distintivi - Riproduzione integrale o parziale degli stessi - Delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Condotta: uso di nomi, marchi o segni distintivi ingannevoli - Imitazione e non integrale riproduzione di quelli originali - Fattispecie ex art. 474 cod. pen.: detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio contraffatto "Ralph Lauren".
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
L'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. (Fattispecie ex art. 474 cod. pen. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio "Ralph Lauren" contraffatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)