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Sez. 1, Sentenza n. 1131 del 07/06/1965 (Rv. 312179 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA SOCIETARIA.*
Stato
decisa il 1965-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312179-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA SOCIETARIA.*

Alle parti non e consentita la proposizione di domande nuove, che esorbitando dall'ambito del petitum, cosi come delineato nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta, che cioe rappresentino una mutatio e non una emendatio libelli, ma esse possono sempre, sia in primo che in secondo grado, precisare o chiarire il nomen iuris delle pretese da esse fatte valere in giudizio, modificare le domande e le eccezioni, mutare la causa petendi, nonche avvalersi di nuove argomentazioni e difese, purche non immutino gli elementi di fatto gia dedotti che delimitano l'oggetto della controversia. (nella specie, in una societa per azioni, nell'atto costitutivo risultava socio una certa persona, ma il certificato azionario, emesso dopo alcuni anni, era stato intestato direttamente ad altra persona, senza alcuna annotazione sul libro dei soci. Fallita la societa, il curatore aveva convenuto in giudizio sia il socio originario che l'intestatario del certificato provvisorio, chiedendo, nell'atto di citazione, in via principale, la condanna del primo al pagamento dei decimi non versati, sul presupposto che egli fosse ancora titolare delle azioni per non averle mai trasferite validamente, ed in via subordinata la condanna del secondo al pagamento degli stessi decimi, per l'ipotesi che egli fosse attuale titolare delle azioni. In corso di causa, poi, il curatore, ferma la domanda principale, aveva modificato quella subordinata chiedendo la condanna solidale del socio originario e dell'intestatario del certificato provvisorio, il primo quale cedente delle azioni non liberate. La Cassazione ha ritenuto ammissibile la modificazione della domanda). (V. 592/65, 195/65, 2013/64, 1715/64, 839/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)