Sez. 3, Sentenza n. 8520 del 05/05/2004 (Rv. 572620 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Ripetizione di indebito oggettivo in primo grado - Proposizioni in appello della stessa domanda nei confronti delle medesime persone ma col vincolo della solidarietà - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Costituisce mera "emendatio", e non già una non consentita "mutatio libelli", la proposizione in secondo grado in via solidale della domanda di ripetizione di indebito in primo grado spiegata nei confronti delle medesime persone, ma senza vincolo di solidarietà, rimanendo immutato il bene della vita richiesto e i fatti posti a base della domanda.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)