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Sez. 2, Sentenza n. 10713 del 14/12/1994 (Rv. 489205 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Verbale di conciliazione - Titolo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489205-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

Ai fini dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il verbale di conciliazione giudiziale non costituisce titolo esecutivo - e la questione può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione -, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., il quale menziona, quale titolo per l'esecuzione, solo la sentenza (per tale, peraltro, dovendosi intendere, estensivamente, ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione dell'esigenza di un previo accertamento circa la fungibilità e quindi la coercibilità dell'obbligo di fare o di non fare. (Nella specie era stato chiesto l'annullamento di sentenza che aveva accolto, per una ragione di merito, un'opposizione a precetto; la S.C. sulla base degli esposti principi, ha proceduto a cassazione senza rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)