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Sez. 3, Sentenza n. 258 del 13/01/1997 (Rv. 501697 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Presupposti - Sentenza di condanna - Necessità - Verbale di conciliazione - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501697-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

Il verbale di conciliazione giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 185 cod. proc. civ., idoneo all'esecuzione per le obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e alla esecuzione per consegna e rilascio, non legittima alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, poiché l'art. 612 cod. proc. civ. menziona quale unico titolo valido per l'esecuzione la sentenza di condanna (dovendosi intendere estensivamente con tale espressione ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione della esigenza di un previo accertamento della fungibilità e quindi della coercibilità dell'obbligo di fare o di non fare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)