Sez. 3, Sentenza n. 1291 del 27/02/1979 (Rv. 397536 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - NOZIONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - NOZIONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nel trasporto per cortesia, a differenza che nel contratto di trasporto gratuito, non e ravvisabile alcun interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale e mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. In tale ipotesi, pertanto, la responsabilita per danni alla persona trasportata sfugge alle presunzioni di cui all'art 1681 cod civ, e resta regolata dalla disciplina generale dettata dagli artt 2043 e segg cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)