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Sez. 3, Sentenza n. 4924 del 01/08/1986 (Rv. 447615 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL VETTORE EX ART. 1681 COD. CIV. - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447615-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL VETTORE EX ART. 1681 COD. CIV. - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - ININFLUENZA.*

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la legge n. 990 del 1969, laddove prevede l'Assicurazione obbligatoria del trasportato a "qualsiasi titolo", non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e quello di cortesia, ravvisabile quest'ultimo qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. Conseguentemente, nel trasporto di cortesia, non è venuta meno l'esclusione della presunzione di colpa del vettore di cui all'art. 1681 cod. civ.. (V 1291/79, mass n 397536).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)