Sez. 1, Sentenza n. 38522 del 05/07/2017 Cc. (dep. 02/08/2017) Rv. 270988 - 01
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Presupposti - Procedimento già definito con sentenza irrevocabile - Ammissibilità del conflitto - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE
La disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen., richiedendo l'attualità di un contrasto, positivo o negativo, tra due o più giudici, che prendano o ricusino di prendere, contemporaneamente, in qualsiasi stato o grado del procedimento, cognizione dello stesso reato, è applicabile soltanto quando i vari procedimenti siano tutti pendenti e non sia intervenuta alcuna pronuncia irrevocabile nel merito, non potendo, altrimenti, la risoluzione del conflitto condurre ad alcun risultato utile, in quanto al riesame della causa da parte del giudice che fosse designato dalla Corte di cassazione, osterebbe il giudicato o i giudicati, già formatisi in ordine al reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)