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Sez. U, Ordinanza n. 4 del 23/01/1971 Cc. (dep. 17/05/1971) Rv. 118019 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTO - IN GENERE - PROCEDIMENTI GIA DEFINITI CON SENTENZE IRREVOCABILI - INAMMISSIBILITA DEL CONFLITTO - PLURALITA DI CONDANNE PER IL MEDESIMO FATTO CONTRO LA STESSA PERSONA - RIMEDIO APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1971-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118019-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTO - IN GENERE - PROCEDIMENTI GIA DEFINITI CON SENTENZE IRREVOCABILI - INAMMISSIBILITA DEL CONFLITTO - PLURALITA DI CONDANNE PER IL MEDESIMO FATTO CONTRO LA STESSA PERSONA - RIMEDIO APPLICABILE.*

L'art 51 cod proc pen, richiedendo l'attualita di un contrasto, positivo o negativo, tra due o piu giudici, che prendano o ricusino di prendere, contemporaneamente, in qualsiasi stato o grado del procedimento, cognizione dello stesso reato, rende chiaro che la disciplina normativa del conflitto e applicabile soltanto quando i vari procedimenti siano tutti pendenti e non sia intervenuta alcuna pronuncia irrevocabile nel merito. Invero, ove uno o tutti i procedimenti fossero stati esauriti con sentenza passata in giudicato, il ricorso all'istituto del conflitto non potrebbe condurre ad utile risultato, posto che al riesame della causa, da parte del giudice che fosse designato dalla Corte di Cassazione, osterebbero il giudicato o i giudicati, gia formatisi in ordine al reato, che nessuna delle norme disciplinanti l'istituto medesimo autorizza a superare e travolgere. Nella specie di piu giudicati di condanna per il medesimo reato ed a carico dello stesso imputato il rimedio applicabile e, invece, quello previsto dall'art 579 comma primo cod proc pen, rimedio che e inconciliabile con quello del conflitto e che comporta la Determinazione, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza da eseguire in base al criterio della condanna meno grave, senza possibilita di riesame sul requisito della Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)