Sez. 1, Sentenza n. 17492 del 26/06/2008 (Rv. 604030 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Dichiarazione di fallimento del socio ex art. 147 legge fall., risultante dalle sentenze della Corte costituzionale 21 luglio 2000, n. 319 - Portata - Applicabilità al socio accomandatario, decorso un anno dalla messa in liquidazione della società - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI
A norma dell'art. 147 l. f. (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2000, n. 319, non può essere dichiarato il fallimento del socio di cui sia venuta meno la qualità di socio illimitatamente responsabile dopo il decorso di un anno; a tale ipotesi non può essere assimilato il caso del socio accomandatario, dopo decorso un anno dal momento in cui la società in accomandita semplice sia stata posta in liquidazione, poiché, non solo la disciplina normativa non contempla il venir meno della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, per effetto della messa in liquidazione della società, ma tale limitazione risulterebbe contraria all'interesse dei creditori e dei terzi, che riceverebbero un trattamento deteriore rispetto al regime vigente al momento in cui la società non è in liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)