Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 06/03/2003 (Rv. 560918 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Termine - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 legge fall. - Sentenza n. 319 del 2000 della Corte Costituzionale - Effetti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO
Dichiarato, a seguito del fallimento di società commerciale, il fallimento in estensione del socio illimitatamente irresponsabile e ritenuto irrilevante, da parte del giudice del merito, il decorso del limite temporale dell'anno dalla cessazione dell'attività, la sopraggiunta declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", tanto dell'art. 10 quanto dell'art. 147 legge fall. (sent. n. 319 del 2000) impone - allorché il motivo di censura attenga al profilo dell'avvenuta decorrenza del termine - la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio si uniformi alla pronuncia di incostituzionalità, compiendo l'accertamento in fatto, in precedenza omesso, in ordine al rispetto del prescritto limite temporale ai fini dell'assoggettabilità a fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)