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Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013 (Rv. 628297 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Consulenza tecnica di parte - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628297-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE

La relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)