Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005 (Rv. 579736 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI | Contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità - Valore confessorio - Condizioni - Sottoscrizione anche della parte - Necessità - Fondamento.
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI
Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontanea può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi sia munito d'apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alle liti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)