Sez. 6, Ordinanza n. 3718 del 12/11/1999 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 215861 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Presentazione della impugnazione - Presso la cancelleria del giudice "ad quem" - Inammissibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI
È inammissibile l'impugnazione del P.M. presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" anziché in quella del giudice a "quo", ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c, dello stesso codice, è prevista a pena di inammissibilità. (Nella specie trattavasi di ricorso per cassazione presentato direttamente alla cancelleria della Corte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)