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Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017 Cc. (dep. 13/06/2017) Rv. 270559 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Impugnazione - Ordinanza del tribunale del riesame - Ricorso presentato direttamente presso la Cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270559-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentata direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, dopo la scadenza del termine ex art. 311, comma primo, cod. proc. pen. anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)