Sez. 1, Sentenza n. 23233 del 14/10/2013 (Rv. 628452 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Amministratori e sindaci - Liquidazione equitativa del danno - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità degli organi sociali, l'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, sono il frutto un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che una volta ritenuto certo ed esistente il danno, individuato negli ulteriori interessi maturati sull'esposizione debitoria della società in conseguenza del ritardo con il quale il fallimento era stato dichiarato, ha provveduto alla liquidazione equitativa, dando rilievo alla notevole difficoltà dei conteggi, da operarsi sulle singole voci di credito ammesse al passivo, depurate dagli esiti delle contestazioni insorte e plausibilmente possibili con precisione solo al momento della chiusura del fallimento, anche in considerazione della difficoltà di reperimento della documentazione necessaria per ciascuna ragione di credito, applicando un tasso del venti per cento annuo sulla detta esposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)