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Sez. 3, Sentenza n. 7024 del 21/06/1995 (Rv. 492987 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Potere del giudice in ordine alla loro applicazione ed all'accertamento dei relativi presupposti - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492987-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La valutazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 cod. civ. è legittima quando il Giudice accerti l'impossibilità o l'estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno, risolvendosi tale apprezzamento in un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)