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Sez. 5 - , Sentenza n. 42213 del 06/10/2021 Ud. (dep. 18/11/2021) Rv. 282039 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Continuazione fallimentare - Autonomia ontologica delle singole fattispecie - Termini di prescrizione - Aggravante del danno di rilevante gravità contestata per uno solo dei reati - Rilevanza per gli altri reati in continuazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282039-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)