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Sez. 5 - , Sentenza n. 55390 del 30/10/2018 Ud. (dep. 11/12/2018) Rv. 274629 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Continuazione fallimentare - Applicazione dell'aumento di pena ex art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. - Intervenuta prescrizione di uno dei reati unificati - Autonomia ontologica delle singole fattispecie - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274629-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. (In motivazione la Corte ha precisato che non può farsi luogo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., allo scorporo di una frazione di pena riferibile al reato prescritto, in quanto ciò comporta una specifica rivalutazione dell'incidenza del reato estinto sulla complessiva valutazione del fatto).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)