Sez. 3, Sentenza n. 524 del 04/03/1970 (Rv. 345569 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - MORTE DEL COLONO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - VALIDITA DELLA DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE DELLA FAMIGLIA COLONICA DA PARTE DEGLI EREDI DEL COLONO - IDONEITA DEL DESIGNATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - MORTE DEL COLONO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - VALIDITA DELLA DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE DELLA FAMIGLIA COLONICA DA PARTE DEGLI EREDI DEL COLONO - IDONEITA DEL DESIGNATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Nell'ipotesi di morte del colono, il rapporto puo essere continuato, ai sensi degli artt 2168 e 2158 codice civile, solo da una persona che rivesta la qualita di erede e che sia nel contempo componente della famiglia colonica, designato concordemente ed univocamente dagli altri eredi, prima della scadenza dell'annata agraria, alla continuazione del rapporto medesimo. E insindacabile in Sede di legittima, se congruamente motivata, la valutazione del giudice di merito in ordine alla esistenza o meno di una valida designazione ed all'idoneita o meno della persona designata alla coltivazione del fondo. (V 395-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)