Sez. L - , Ordinanza n. 14559 del 12/06/2017 (Rv. 644682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Indennità di mancato preavviso - Indennità per ferie non godute - Erogazione da parte del Fondo di garanzia Inps - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso e quella per ferie non godute non possono essere incluse nel computo delle ultime tre mensilità, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, tenuto conto della natura della prima, finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si é interrotto, ed avendo la seconda natura anche risarcitoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)