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Sez. L, Sentenza n. 11137 del 11/06/2004 (Rv. 573593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Natura - Risarcitoria - Configurabilità - Esclusione - Indennitaria - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

L'erogazione economica sostitutiva da corrispondersi in caso di recesso dal rapporto di lavoro in mancanza di preavviso ha natura non già risarcitoria da inadempimento contrattuale, bensì indennitaria, con conseguente sua frazionabilità in proporzione all'entità di tale periodo, ed inapplicabilità del principio di cui all'art. 1285 cod. civ. [ Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto <<non illogica>> la valutazione del giudice del merito che aveva ritenuto ammissibile, e tacitamente accettata da parte del datore di lavoro - in mancanza di tempestiva manifestazione di dissenso -, la comunicazione di dimissioni della lavoratrice in violazione del termine di preavviso contrattualmente stabilito e con l'offerta di adempiere la propria obbligazione <<in parte con il preavviso lavorato ed in parte con l'indennità>>].

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)