Sez. L, Sentenza n. 6028 del 20/05/1992 (Rv. 477282 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Svolgimento delle mansioni superiori di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Sostituzione mediante scorrimento o "a catena" o "a cascata" - Configurabilità - Esclusione - Diritto alla qualifica ex art. 2103 cod. civ. - Inammissibilità - Per il lavoratore subentrante all'originario sostituto - Estensione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
Nell'ipotesi in cui un lavoratore subentra ad altro nello svolgimento delle mansioni superiori di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto non è ravvisabile un fenomeno di sostituzione mediante scorrimento (o "a catena" o "a cascata") e lo svolgimento delle mansioni superiori non è utile, ai fini dell'acquisizione della corrispondente qualifica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., neppure al lavoratore subentrante all'originario sostituto, con detto subentro attuandosi, in definitiva, la sostituzione del lavoratore assente (anziché del suo sostituto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)