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Sez. L, Sentenza n. 5137 del 12/03/2004 (Rv. 571079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Obbligo del rispetto del principio di diritto - Attuazione - Limiti - Poteri del giudice di rinvio - Poteri delle parti.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Nei casi di cassazione per "error in judicando" (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto indicato (art. 383 cod.proc. civ.), e, nell'applicarlo, deve attenersi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, con esclusione dei fatti meramente ipotetici, ma comprese le questioni che avrebbero potuto essere prospettate o rilevate d'ufficio dalla Cassazione, senza che le parti possano assumere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza poi cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)