Sez. U, Ordinanza n. 13832 del 28/06/2005 (Rv. 583691 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241 del 1990, e succ. modif.) - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità - Distinzione tra accesso "partecipativo" ed "informativo" - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
La materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi - diritto riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modif. - è riservata (stante l'espressa previsione dell'art. 25, quinto comma, della stessa legge, non modificato, "in parte qua", dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi la distinzione, ai fini della giurisdizione, tra accesso "partecipativo" ed accesso "informativo".
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 25 CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 15, Legge 11/02/2005 num. 15 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)