Sez. U, Sentenza n. 1333 del 17/03/1989 (Rv. 462186 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ATTO - RINNOVAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ORDINE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DIVIETO - RINNOVAZIONE DISPOSTA DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ATTO - RINNOVAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ORDINE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DIVIETO - RINNOVAZIONE DISPOSTA DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 13 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, recante norme correttive ed integrative della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ove esclude che le commissioni tributarie possano disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto impugnato quando sia viziato da difetto di motivazione, non osta a che a tale rinnovazione provveda l'amministrazione (nella specie, con riguardo ad accertamento in rettifica in tema d'imposta di registro), entro il termine accordato per il compimento dell'atto stesso, nell'Esercizio del potere sostanziale di emendare i propri provvedimenti.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)