Sez. 1, Sentenza n. 4730 del 28/05/1997 (Rv. 504742 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Potere dell'Amministrazione di rinnovare gli atti di accertamento del tributo - Imposta di registro - Mancata previsione espressa di un tal potere - Rilevanza impediente - Esclusione - Riconducibilità del potere suddetto al principio generale dell'autotutela amministrativa - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La circostanza che la disciplina dell'imposta di registro non disponga in ordine al potere dell'Amministrazione di rinnovare i propri atti di accertamento del tributo, non esclude la titolarità del potere stesso, che deriva dal principio generale dell'autotutela amministrativa, e che trova conferma nell'art. 21 del d.P.R. n. 636 del 1972, il quale, nel regolare il potere della commissione tributaria di disporre la rinnovazione dell'accertamento impugnato in sede contenziosa, fa salva l'ipotesi della sanatoria autonomamente operata dall'ufficio impositore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)