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Sez. 2, Sentenza n. 1942 del 18/07/1966 (Rv. 323766 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PIU INFERMITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323766-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PIU INFERMITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

In tema di pensione di invalidita, nel caso in cui l'assicurato risulti affetto da piu infermita, per determinare la misura della riduzione della capacita di guadagno da lui subita, non puo procedersi ad una mera somma delle percentuali di invalidita relative a ciascuna delle infermita in lui riscontrate, ma deve compiersi una valutazione complessiva dello stato invalidante, con riferimento alla sua incidenza sull'attivita in precedenza svolta dall'assicurato e su ogni altra attivita a cui egli, per l'eta, l'intelligenza, la capacita e l'esperienza, potrebbe adattarsi, senza esporre ad ulteriore danno la sua salute. (Conf. 2639-64 - 1465-64 - 152-64).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)