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Sez. 2, Sentenza n. 2817 del 25/07/1969 (Rv. 342609 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - RESIDUA CAPACITA LAVORATIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342609-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - RESIDUA CAPACITA LAVORATIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

La Determinazione della residua capacita lavorativa dell'invalido non va compiuta in astratto, attraverso la mera somma matematica delle percentuali di incidenza fissate, nelle tabelle infortunistiche, per le singole malattie accertate, ma in concreto, con riguardo a tutte le attivita professionali compatibili con l'esperienza del lavoratore, tenendo conto della sua eta, delle attitudini e della situazione ambientale ed, in particolare con riferimento non solo alle mansioni espletate dall'invalido all'atto della perizia, prima del licenziamento, ma anche delle altre a quelle similari. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per aver questa valutato la percentuale d'invalidita con riguardo alle sole incombenze di 'controllore alle macchine essiccatrici della pasta alimentare, svolte dall'attore prima del licenziamento e non anche alle altre diverse sempre riferibili alla qualifica di mugnaio-pastaio propria dell'assicurato). (V. 2473-68, massima n. 334906 2432-68, massima n. 334833 2630-67 massima n. 330318 n. 1942-66, massima n. 323766).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)